IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766; Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 33 del 16 maggio 1960; Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, che stabilisce le modalita' e le condizioni per l'applicazione del suddetto art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; Vista la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. inoltrata dalla societa' Laminazione a freddo S.p.a. con nota AD/GB/rt 056/86 del 30 luglio 1986 per ottenere il finanziamento del programma di riqualificazione professionale di cinquanta lavoratori del proprio stabilimento siderurgico di Torino. Vista la nota n. 4474 del 27 gennaio 1987, con la quale il vice presidente della commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano di avere accettato la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. avanzata dalla societa' Laminazione a freddo S.p.a. e di avere impegnato a tal fine la somma di 257.750 ECU; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali; Decreta: Art. 1. In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, e' autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla convenzione fra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee firmata a Venezia il 29 maggio 1984 di cui al preambolo.